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Revisione auto: nuove scadenze, procedura, costi, multe

In considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuta all'epidemia di Covid-19, il decreto Cura Italia ha autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova o di revisione. La revisione della auto slitta quindi di tre mesi secondo il seguente calendario: entro il 31 ottobre per i veicoli con regolare scadenza della revisione nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020; entro il 31 agosto per i veicoli con regolare scadenza ad agosto ed entro il 30 settembre per i veicoli con regolare scadenza a settembre 2020.

Il decreto legge Cura Italia, nelle disposizioni in materia di trasporto stradale, per mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19, stabilisce che alcuni pagamenti siano differiti: "In considerazione dello stato di emergenza nazionale” - si legge nel testo del decreto - “è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova [articoli 75 e 78, D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992], ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.

La revisione della auto slitta quindi di tre mesi secondo il seguente scadenziario:

- veicoli con regolare scadenza della revisione a marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020, giugno 2020 e luglio 2020: entro il 31 ottobre 2020;

- veicoli con regolare scadenza del controllo ministeriale ad agosto 2020: entro il 31 agosto 2020;

- veicoli con regolare scadenza del controllo ministeriale a settembre 2020: entro il 30 settembre 2020.

I due anni di validità del controllo ministeriale si calcolano a partire dalla data dall'ultima revisione effettuata.

La revisione del veicolo è un controllo obbligatorio previsto dal Codice della Strada e serve a certificare che il mezzo è idoneo o meno a circolare. Per le revisioni dal 2018, il decreto ministeriale del 19 maggio del 2017, che ha recepito la direttiva europea n. 2014/45/UE, ha introdotto alcune novità:

- livello elevato di capacità e di competenze per il personale che effettua i controlli;

- la figura del responsabile tecnico della revisione, con caratteristiche specifiche e indipendente da centro revisioni;

- il certificato di revisione, dove sono riportati alcuni dati relativi all'auto, come il chilometraggio (al momento della revisione), le carenze riscontrate, il risultato del check, la data della revisione successiva.

Per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg, motoveicoli e ciclomotori, la prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, in seguito ogni due anni. In caso di ritardo, la tolleranza è fino all'ultimo giorno del mese in cui era stata fatta la revisione.

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città) la revisione fa effettuata ogni anno.

Per i veicoli d'epoca o di interesse storico, ogni due anni.

Controlli

La revisione prevede il controllo di freni, sterzo, visibilità, impianto elettrico, usura assi e sospensione, telaio, rumori, gas di scarico ed equipaggiamenti. Le bombole Gpl non vanno revisionate, mentre per le auto a metano sono previsti controlli specifici che vanno effettuati in base all'omologazione.

Circolare con un veicolo non revisionato comporta una multa da 159 a 639 euro. Se il mezzo ha saltato più revisioni la sanzione pecuniaria va da 1842 a 7396 euro con la possibilità anche di fermo amministrativo del mezzo per 90 giorni. Se la revisione è falsa scatta la confisca amministrativa e una multa da 398 a 1596 euro.

La revisione può essere effettuata:

- presso la Motorizzazione Civile (45 euro);

- nei centri autorizzati dalla Provincia (65,68 euro, tariffa fissata per legge).

- in un'autofficina a scelta dell'automobilista (costi variabili).

Per effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile occorre:

- presentare domanda su apposito modello TT 2100, reperibile presso gli uffici della Motorizzazione Civile e disponibile online;

- allegare attestazione di versamento di 45 euro tramite bollettino postale sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;

- essere in possesso del libretto di circolazione originale;

- prenotare la visita e prova del veicolo.

Per effettuare la revisione presso un'officina autorizzata basta invece recarsi in una delle officine indicate dalla Provincia.

Se le carenze riscontrate non incidono sulla sicurezza, il proprietario del veicolo ha 30 giorni di tempo per sistemare il mezzo e sottoporlo a una nuova revisione. Se le carenze sono gravi, è precluso l'utilizzo dell'auto, se non per arrivare presso un meccanico.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/16/revisione-auto-nuove-scadenze-procedura-costi-multe

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