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Pensioni: trattamenti rivalutati per il 2020-2021

Con la circolare n. 45 del 2020, l’INPS specifica i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020 in applicazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, e fornisce le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dello 0,5%, con i minimali e i limiti di reddito calcolati in base all’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2020. L’Istituto specifica altresì quali trattamenti restano esclusi dalla rivalutazione.

Con la circolare n. 46 del 26 marzo 2020, l’INPS illustra i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni attraverso il nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio.

La modifica si sostanzia nella eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti compresi fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di rivalutazione pari al 100% dell’indice di rivalutazione.

Ciò ha reso necessaria l’effettuazione di una seconda operazione di rivalutazione alla luce della nuova previsione legislativa.

Sono interessate alla rimodulazione della rivalutazione per l’anno 2020 prestazioni previdenziali con l’eccezione dei seguenti trattamenti:

- pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);

- prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);

- indennità integrativa speciale;

- indennità e assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

a. per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b. per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

- volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”.

INPS, circolare 26/03/2020, n. 46

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/28/pensioni-trattamenti-rivalutati-2020-2021

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