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News area Lavoro

Sospensione delle attività non essenziali: le indicazioni dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 7/2020, fornisce un quadro sinottico delle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020, soffermandosi sulle attività e sui settori produttivi coinvolti dalla sospensione, su quelli che restano operativi e quelli, invece, che rischiano la chiusura a causa della natura stessa della loro missione. L'adozione di distanze di sicurezza e di altre misure più generiche per i reparti non essenziali rischia, come rileva la Fondazione, di fare optare le imprese edili per una sospensione generalizzata e immediata di tutte le attività, con ricorso agli ammortizzatori sociali e danni a lungo termine per il Paese.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare, n. 7 del 12 marzo 2020, esamina la sospensione delle attività e i settori coinvolti esplicitamente dal DPCM 11 marzo 2020 per il contenimento del contagio da COVID-19.

Il DPCM 11 marzo 2020 dispone la sospensione, dal 12 fino al 25 marzo, delle attività commerciali al dettaglio, con l’eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Chiusi anche i mercati ad esclusione degli esercizi dedicati alla vendita dei soli generi alimentari. Stop anche alle attività dei servizi di ristorazione, escluse mense e catering continuativo su base contrattuale, così come gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale e autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, e rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

L’imposizione di distanze di sicurezza e altre misure più generiche sulla sospensione di reparti non essenziali rischiano di fare optare le imprese edili per una sospensione generalizzata immediata di tutte le attività con ricorso agli ammortizzatori sociali e conseguente danno a lungo termine sulle infrastrutture dell’intero sistema paese.

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Le amministrazioni dovranno individuare le attività indifferibili che non potranno essere rese che in presenza e, per le restanti, “assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente”.

L’INPS ha adeguato il proprio portale telematico alle specifiche causali in esame. In attesa del decreto di riforma urgente degli ammortizzatori sociali le domande di CIGO, assegno ordinario e cassa in deroga, presentate da datori di lavoro al di fuori dei requisiti a oggi letteralmente previsti dall’art. 13-15. del D.L. 9/2020 potranno non avere buon esito.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/13/sospensione-attivita-non-essenziali-indicazioni-consulenti-lavoro

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