Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Impresa

Transazioni commerciali: pari allo 0% il saggio d’interesse per ritardati pagamenti

Fissato allo zero per cento il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2020, il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fissa il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, allo zero per cento, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020.

La comunicazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012. Il decreto in oggetto recepiva la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali considerate un grave ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

Il decreto disponeva che, nell’ambito di una transazione commerciale, chi subisse ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, avesse diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto, per il solo fatto dell’inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio debba più inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di “costituzione in mora”.

Il decreto stabiliva altresì che il tasso di interesse dovesse essere definito con decreto del Mef da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e che il tasso di riferimento dovesse essere così determinato:

- per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato 13/02/2020 (GU 13/02/2020, n. 36)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/02/14/transazioni-commerciali-pari-0-saggio-interesse-ritardati-pagamenti

altre news

News area Impresa

Esportatore autorizzato: attenzione a come si rilascia l’attestazione di origine delle merci

Leggi di più
News area Lavoro

Mobbing sul lavoro: per la Cassazione è stalking occupazionale

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoro occasionale in agricoltura strutturale: come funziona e a chi si applica

Leggi di più
News area Lavoro

Decreto Lavoro: le nuove misure garantiranno gli obiettivi previsti (anche) dal PNRR?

Leggi di più
News area Lavoro

Nuova codifica della qualifica professionale in Unilav e Uniemens: con quali effetti?

Leggi di più
News area Lavoro

La cassa integrazione del decreto Agosto: in vigore le temute novità. Ma anche una buona notizia!

Leggi di più
News area Lavoro

Regime impatriati 2024: residenza anagrafica e fiscale a confronto

Leggi di più
News area Lavoro

Dai Consulenti del lavoro una proposta per rilanciare l’economia reale

Leggi di più
News area Lavoro

Sisma Emilia, il Previndai proroga la sospensione dei versamenti

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble