Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

IO Lavoro: al via il nuovo incentivo per chi assume giovani o disoccupati

Con il decreto n. 44 del 2020, l’ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale ”IO Lavoro” fruibile dai datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati non soltanto nelle regioni del Mezzogiorno, ma anche in quelle in transizione e più sviluppate. L’incentivo è pari alla contribuzione posta a carico dell’azienda che assume, per una durata di 12 mesi e entro il tetto massimo di 8.060 euro. Il decreto definisce le fattispecie di cumulabilità dell’agevolazione con altre misure già previste a sostegno dell’occupazione.

L’ANPAL, con il decreto n. 44 del 6 febbraio 2020, introduce un nuovo incentivo occupazionale, denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;

b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

c) che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;

d) con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

La fruizione deve concludersi, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

L’incentivo è cumulabile:

- con l’incentivo previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza;

- con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

- con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico che sarà definito dall’INPS.

L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

ANPAL, decreto 06/02/2020, n. 44

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/02/11/lavoro-via-incentivo-assume-giovani-disoccupati

altre news

News area Impresa

Le aste dei titoli di Stato, test per la crisi di governo. In arrivo nuovi dati sulla salute dell’economia globale

Leggi di più
News area Impresa

Terzo settore: firmato il decreto attuativo del Registro unico nazionale

Leggi di più
News area Lavoro

Frontalieri Italia-Svizzera: dal 2024 cambiano le regole sul telelavoro

Leggi di più
News area Lavoro

Cassa integrazione Covid-19: l’Inps chiarisce come e quando presentare le domande

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoratori a tempo determinato: limitazioni dell’effetto retroattivo della trasformazione a tempo indeterminato

Leggi di più
News area Lavoro

CIG in deroga: domanda con il sistema del ticket per le aziende plurilocalizzate

Leggi di più
News area Lavoro

SIISL e vacancy: dal 1° luglio 2026 si completa il percorso in Unilav

Leggi di più
News area Lavoro

TFR e crediti di lavoro: le rilevazioni ISTAT di maggio 2024

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoratori prossimi alla pensione: come la legge PMI incentiva il ricambio generazionale

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble