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Mercato degli strumenti finanziari: le regole per l’offerta fuori sede

Con il decreto legislativo n. 165/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene disciplinata, in particolare, l’attività dell’offerta fuori sede dei prodotti finanziari stabilendo che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari deve esercitare i poteri di controllo anche nei confronti dei consulenti finanziari abilitati che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono obbligati a comunicare immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.

Il decreto, tra l’altro, mira ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d'investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono. Tali soggetti, in merito all’osservanza dell’obbligo della trasparenza devono assolvere altresì agli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni e devono individuare, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati.

Il decreto disciplina in particolare l’attività dell’offerta fuori sede e stabilisce che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di controllo anche nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. Tale organismo deve collaborare con l'IVASS e l'Organismo per la registrazione degli intermediari anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Per l'offerta fuori sede, le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo possono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che saranno equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può svolgere le seguenti attività:

- promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti,

- riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari,

- promuove e colloca prodotti finanziari,

- presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono obbligati a comunicare immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente.

Il decreto entro in vigore il 24 gennaio 2020.

Decreto Legislativo 25/11/2019, n. 155 (GU del 09/01/2020, n. 6)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/01/10/mercato-strumenti-finanziari-regole-offerta-sede

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