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News area Lavoro

Consulenti del lavoro: previdenza e assistenza con nuove regole

E’ in vigore dal 1° gennaio 2020 il nuovo Regolamento di previdenza e assistenza dell’ENPACL per i Consulenti del lavoro. Il Regolamento contiene importanti cambiamenti. In particolare, si prevede che anche per i casi di adozione nazionale non sussistano limiti di età anagrafica del bambino per il riconoscimento della indennità di maternità al genitore adottivo o affidatario. Inoltre la condizione di morosità reiterata si determina allorché, in due diversi anni, risultino mancati pagamenti, anche parziali (e non più per l’intera annualità), della contribuzione dovuta. Ed infine il pagamento dei riscatti per periodi di praticantato e servizio militare può essere effettuato in un numero massimo di 60 rate. .

Operativo dal 1° gennaio 2020 il nuovo Regolamento di previdenza e assistenza dell’ENPACL per i Consulenti del lavoro contenuto nella delibera adottata dall’Assemblea dei Delegati il 23 novembre 2017, che dopo un lungo iter di approvazione da parte dei Ministeri competenti, è stato ufficializzato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Di seguito la sintesi delle principali novità.

Riscatto contributivo

E’ ammesso il riscatto contributivo per i giovani che intendono riscattare praticantato e servizio militare, per coloro che scelgono di ricongiungere verso l’ENPACL i contributi obbligatori versati presso altre gestioni per i Consulenti con posizione contributiva irregolare ai professionisti iscritti ad altro Ente di previdenza per avvenuta opzione.

Indennità di invalidità e inabilità

Il periodo di revisione delle pensioni di invalidità e inabilità è determinato dalla Commissione medica.

Pensione a superstiti

La riduzione della percentuale di pensione a favore del superstite, in caso di matrimonio contratto ad età anagrafiche eccessivamente diverse tra i coniugi, non viene applicata per i casi di matrimonio contratto dal de cuius ad una età anagrafica maggiore di 65 anni.

Vengono estese ai coniugi delle unioni civili tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (pensioni a superstiti, provvidenze straordinarie).

Indennità di maternità

Viene attenuato di verifica da parte dell’Ente della sussistenza dello stato di regolarità contributiva da parte dell’iscritto, limitatamente all’erogazione della indennità di maternità nonché all’accesso ad una delle attività di sostegno di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 4 dello Statuto dell’Ente.

In particolare, si consente di accedere a tali trattamenti a coloro che:

- abbiano in corso il pagamento rateale del proprio debito;

- siano regolari nel versamento di tali rate;

- versino regolarmente la contribuzione corrente.

Soltanto per il conseguimento della indennità di maternità e per la partecipazione alle attività di sostegno è consentita una forma di regolarità contributiva attenuata, ossia occorre che l’interessato abbia in corso il pagamento rateale del proprio debito, sia regolare nel versamento di tali rate e versi regolarmente la contribuzione corrente.

Anche per i casi di adozione nazionale non sussistono limiti di età anagrafica del bambino per il riconoscimento della indennità di maternità al genitore adottivo o affidatario.

Morosità reiterata

La condizione di morosità reiterata, che comporta ineleggibilità e decadenza dei componenti degli organi collegiali dell’Ente si determina allorché, in due diversi anni, risultino mancati pagamenti, anche parziali, della contribuzione dovuta:

- con riguardo alla ineleggibilità, alla data di indizione delle elezioni, fatta eccezione per il caso in cui l’interessato abbia presentato domanda di rateazione, ai sensi dell’articolo 49, almeno 90 giorni prima della data di indizione delle elezioni.

- con riguardo alla decadenza, infruttuosamente trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine relativo ad un pagamento del secondo anno di morosità.

Il pagamento dei riscatti per periodi di praticantato e servizio militare può essere effettuato in un numero massimo di 60 rate. Il riscatto della laurea rimane rateizzabile in 10 anni, senza interessi.

Per i periodi assicurativi ante 2013, si potrà scegliere tra la ricongiunzione onerosa (utile sia ai fini del diritto che della misura e con l’eventuale eccedenza riversata sul montante) o non onerosa (utile solo per la misura della futura pensione).

Gli iscritti optanti mantengono l’obbligatorietà di versamento del solo contributo integrativo. Per conseguire la pensione di vecchiaia ENPACL, hanno però facoltà di chiedere l’ammissione al versamento della contribuzione volontaria, utile ai fini della maturazione dei requisiti di accesso al (solo) trattamento di vecchiaia, così da costituire una propria prestazione di base, aumentata, ex articolo 5, comma 6 del Regolamento, in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa.

Rateazione dei debiti contributivi

Al fine di agevolare il pagamento dei contributi obbligatori da parte dei Consulenti del Lavoro morosi e così ridurre l’entità dei crediti contributivi vantati dall’Ente, l’attuale normativa sulla rateazione dei debiti contributivi è stata sottoposta ad un intervento che consente agli interessati di poter confidare in una maggiore dilazione dei pagamenti: la rateazione potrà estendersi ad un periodo di 7 anni, contro i 5 attuali; il debito minimo rateizzabile viene ridotto a 1.000 euro (contro i 2.000 attuali); la rata minima portata a 100 euro (oggi 200 euro).

Inoltre, coloro che sono dichiarati decaduti dalla rateazione hanno una seconda possibilità: anziché pagare tutta la morosità in unica soluzione, compresa la contribuzione corrente, possono essere riammessi pagando un quarto della morosità residua, ricompresa nel precedente piano di ammortamento.

ENPACL, Regolamento di previdenza e assistenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2020/01/02/consulenti-lavoro-previdenza-assistenza-nuove-regole

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