Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Impresa

Ingiunzione di pagamento: il giudice può richiedere informazioni complementari

E’ consentito a un «giudice» adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole. Pertanto è contraria alla normativa europea la normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine. E’ quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 dicembre 2019 nelle cause riunite n. C-453/18 e C-494/18.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nelle cause riunite n. C-453/18 e C-494/18 per fornire chiarimenti in merito al recupero di crediti derivanti da contratti di prestito.

In entrambe le cause i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se la normativa europea vada interpretata nel senso che consentono a un «giudice», adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 19 dicembre 2019, rileva come risulta dall’articolo 1 del regolamento n. 1896/2006, letto in combinato disposto con i considerando 9 e 29 di detto regolamento, detto regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi nelle controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. È proprio al fine di garantire l’obiettivo di rapidità e di uniformità in detto procedimento che la domanda di ingiunzione di pagamento è presentata mediante il modulo standard A e che tale domanda di ingiunzione comprenda il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti nonché una descrizione delle prove a sostegno della domanda. Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione valuta, quanto prima e sulla scorta di detto modulo standard A, se le condizioni richieste siano soddisfatte e se la domanda risulti fondata, in caso di esito positivo rilascia l’ingiunzione di pagamento europea mentre se non ricorrono le condizioni il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda, utilizzando il modulo standard B.

Ne consegue che il giudice adito deve poter chiedere, informazioni complementari al creditore quanto alle clausole invocate a fondamento del suo credito, quali la riproduzione integrale del contratto o la produzione di una copia di esso, al fine di poter esaminare il carattere eventualmente abusivo di dette clausole.

Alla luce di tali considerazioni La Corte di Giustizia UE dichiara dunque che è consentito a un «giudice» adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole. Di conseguenza, una normativa nazionale non può dichiarare irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

Corte di Giustizia UE, sentenza 19/12/2019, causa n. C-453/18 e C-494/18

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/12/21/ingiunzione-pagamento-giudice-richiedere-informazioni-complementari

altre news

News area Lavoro

Colf, badanti e baby sitter: nuove indennità in busta paga da ottobre

Leggi di piu
News area Lavoro

Contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni: sospensione dei termini di prescrizione

Leggi di piu
News area Lavoro

Fondo nuove competenze: aumentano le risorse fino al 2027

Leggi di piu
News area Lavoro

Riders tra autonomia e subordinazione: la soluzione, paradossale, del rebus c’è

Leggi di piu
News area Lavoro

Lavoro autonomo con le tutele del subordinato: cosa comporterà per le aziende

Leggi di piu
News area Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti: tutto chiaro dopo il Collegato Lavoro? Forse no

Leggi di piu
News area Lavoro

Fringe benefit: come si applica il nuovo limite di esenzione per il 2022

Leggi di piu
News area Lavoro

Poste: definite le modalità per la fruizione dei congedi parentali

Leggi di piu
News area Lavoro

TFR, conferimento al fondo pensione o in azienda? Cosa conviene di più al datore di lavoro

Leggi di piu

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble