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Spese di rappresentanza: il trattamento civilistico, contabile e fiscale

Con la Nota operativa n. 20/2019 l’Accademia Romana di Ragioneria illustra il trattamento civilistico, contabile e fiscale delle spese di rappresentanza. Tali spese rappresentano costi che le aziende sostengono con la finalità di accrescerne il loro prestigio e l’immagine, con il fine di creare aspettative di maggiore vendita dei loro prodotti e conseguentemente agevolare la loro crescita e realizzare maggiori utili. L’art. 108 del TUIR dispone che esse sono deducibili se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, mentre la normativa IVA prevede la completa detraibilità IVA per le spese di importo fino ad 50 euro.

L’Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 20/2019 dal titolo “Le spese di rappresentanza: requisiti, deducibilità e scritture contabili.

Il tema è di particolare interesse in questo periodo poiché è il momento in cui vengono sostenute maggiori spese c.d. di rappresentanza da parte delle imprese e tra queste, gli omaggi e i regali sono le spese più ricorrenti.

La Nota Operativa specifica innanzitutto che tali spese sono quei “costi che le aziende sostengono con la finalità di accrescerne il loro prestigio e l’immagine, con il fine di creare aspettative di maggiore vendita dei loro prodotti e conseguentemente agevolare la loro crescita e realizzare maggiori utili”.

Tra i requisiti che le spese di rappresentanza vi è la gratuità dell’erogazione che assume una funzione di promozione e consolidamento degli affari (pubbliche relazioni) dell’impresa analoga a quella riconducibile, per definizione, alle tradizionali forme di pubblicità e di propaganda in senso stretto;

Le spese di rappresentanza comprendono oltre alle erogazioni in favore di clienti, quelle a favore di altri soggetti con i quali l’impresa ha interesse ad intrattenere pubbliche relazioni.

Naturalmente le dette spese devono essere ragionevoli e coerenti, cioè capaci di generare ricavi.

Le spese di rappresentanza, iscritte nella voce B) 14) “oneri diversi di gestione” del Conto Economico, per essere fiscalmente deducibili, ai fini delle imposte dirette, devono possedere i requisiti di inerenza e di congruità.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento e in conformità a quanto previsto dall’art. 108, comma 2 del TUIR.

In particolare il TUIR dispone che la deducibilità delle spese di rappresentanza è soggetta ad un limite calcolato in percentuale (a scaglioni) sui ricavi e proventi conseguiti dalla gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi come segue:

- 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;

- 0,6% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

- 0,4% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Bisogna rispettare le seguenti regole:

- nel caso beni rientranti nell’attività propria d’impresa, distribuiti gratuitamente: se di valore unitario non superiore a 50 euro, sono deducibili per intero mentre se di costo superiore, sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, a condizione che rispondano ai requisisti di inerenza;

- i beni dati in omaggio non rientranti nell’attività propria dell’impresa: se di costo unitario non superiore a 50 euro sono deducibili e la fattura non deve essere emessa (esclusa da IVA) in quanto non costituiscono cessioni di beni, mentre, se il costo unitario del bene è superiore a 50 euro, esso non è detraibile in quanto costo non inerente e non qualificabile quale spese di rappresentanza.

La normativa IVA prevede la completa detraibilità IVA per le spese di importo fino ad 50 euro, mentre sono con IVA non detraibile le spese di importo superiore.

In merito agli omaggi ricevuti dall’azienda, il Principio contabile OIC 16 precisa che:

- le immobilizzazioni immateriali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale, in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione;

- le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.

Dal punto di vista fiscale, il comma 3, lett. b) dell’art. 88 del TUIR dispone che i proventi in natura conseguiti a titolo di contributi o di liberalità sono considerati sopravvenienze attive.

Le imprese che cedono a titolo gratuito beni di propria produzione devono tenere il “registro degli omaggi” che non deve essere bollato. E’ sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine.

In alternativa il contribuente può emettere autofattura per ogni singola cessione gratuita, che riporti la dicitura “autofattura per omaggi”.

La circolare è corredata da alcuni esempi di registrazioni contabili.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/12/19/spese-rappresentanza-trattamento-civilistico-contabile-fiscale

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