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Crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta

La presenza della crisi d’impresa è diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, mediante l’utilizzo di specifici indicatori. Lo ha evidenziato il CNDCEC, con la pubblicazione, il 26 ottobre 2019, del documento sugli indici necessari al completamento del sistema dell’allerta. Nel documento viene inoltre evidenziato che quanto alla massimizzazione della capacità predittiva degli indici, questa è stata ottenuta mediante un processo di selezione tra decine di migliaia di combinazioni, con test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa il 26 ottobre 2019 sulla crisi d’impresa e sugli indicatori inviati al MISE.

Il Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa, con l’art. 13 c. 2 ha assegnato al CNDCEC il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell’allerta, introdotto nell’ordinamento con la legge delega n. 155/2017.

- Crisi d’impresa: quando scatta l’allerta sui conti dell’impresa

- Crisi d’impresa: indici di allerta con approccio gerarchico

Per tale motivo, il Consiglio stesso ha istituito un apposito gruppo di lavoro ristretto e, vista l’urgenza di assicurare la massima rapidità e trasparenza, ha adottato un approccio improntato al rigore scientifico e tecnico, senza ricorrere a tecniche di mediazione che avrebbero sacrificato la qualità del risultato.

Prima però di rendere pubblico “ufficialmente” lo stato dell’arte dei lavori, il CNDCEC ha coinvolto i principali stakeholders, avendo comunque presente l’esigenza di assicurare il rispetto dei tempi stringenti di adozione degli indici da parte del Mise, anche per l’esigenza di consentirne alle imprese l’adozione di indici diversi.

In ogni caso, c’è l’intento di cogliere le specificità “merceologiche” ulteriori che si rendessero necessarie, in quanto rappresentabili a livello statistico, oltre a quelle già riportate all’interno della Relazione.

Consulta il Dossier Riforma della crisi d'impresa

L’art. 13 c. 2 del Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa dispone espressamente che: “Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. […omissis…]. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico”.

Occorre evidenziare che la presenza di uno stato rilevante di crisi è diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti nonché attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante l’evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Per tale motivo, il documento elaborato dal CNDCEC prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), individuando i relativi approcci di misurazione. Si tratta di un indice che interiorizza l’ottica forward looking che impone l’art. 14 del medesimo codice quando richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale.

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

I cinque indici sono:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;

- indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

- indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;

- indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

- indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Quanto alla massimizzazione della capacità predittiva degli indici, questa è stata ottenuta mediante un processo di selezione tra decine di migliaia di combinazione di indici, con test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi.

L’analisi degli indici è stata attuata con l’aiuto dei partner tecnici Cerved e Innolva, che hanno messo a disposizione personale e dati al fine di elaborarli in tempo reale.

Così, si è costruito un vero e proprio iter diagnostico dello stato di salute finanziaria dell’impresa, argomentato e controllabile, ed “eventualmente sindacabile” solo nel momento in cui un soggetto avesse ancora più dati e informazioni di quelle utilizzate.

In tal modo, si possono intercettare tutte le situazioni ritenute rilevanti dal co. 1 dell’art. 13. Il documento nondimeno tiene conto dei due indici significativi individuati dalla stessa norma.

I falsi positivi, ossia il rischio di segnalare realtà che non presentano il rischio di default nei tre anni successivi, sono limitati a un livello di segnalazioni ragionevoli e comunque sono circoscritti ai soli cinque indici ad impiego congiunto, che peraltro assumono un ruolo subordinato rispetto agli altri indicatori, come reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, patrimonio netto negativo, DSCR inferiore ad 1, necessitando di essere corroborati da ulteriori elementi per assumere comunque la natura di ‘fondati indizi’.

Il documento elaborato dal CNDCEC prevede, tra l’altro, specifici indici per le start-up innovative, le imprese in liquidazione e le imprese neocostituite ma soprattutto tiene conto di alcune specificità come il mondo delle cooperative e dei consorzi, quello della edilizia con considerazioni anche per le situazioni in cui via siano crediti nei confronti della P.A.

CNDCEC, comunicato stampa 26/10/2019

CNDCEC, documento 26/10/2019

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2019/10/28/crisi-impresa-pubblicato-documento-indici-allerta

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