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News area Lavoro

Giudici di pace e viceprocuratori onorari: iscrizione e contribuzione alla Gestione separata

L’INPS, nella circolare n. 128 del 2019, detta le istruzioni per l’inquadramento contributivo, nella Gestione separata, dei giudici di pace e viceprocuratori onorari, in vigore dal 2017. Nel medesimo documento di prassi vengono indicate anche le modalità di determinazione del reddito imponibile e della relativa contribuzione dovuta che è oggetto di calcolo nell’ambito della dichiarazione dei redditi per ciascun periodo d’imposta.

Con la circolare n. 128 del 25 settembre 2019, l’INPS interviene in materia di tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria dei magistrati onorari.

Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari siano iscritti alla Gestione separata.

Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.

I magistrati onorari, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione alla Gestione separata, devono iscriversi alla gestione stessa, inviando la domanda di iscrizione attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;

- Contact Center Multicanale – numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da telefono mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore;

- Intermediari dell’Istituto – attraverso i relativi servizi telematici.

Selezionando la tipologia “professionista”; successivamente, deve compilare tutti i campi con i dati anagrafici e inserendo nel campo “Partita Iva” undici zeri (00000000000).

La contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Unico, quadro RR “Contributi previdenziali”, sez. II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. 335/95 (INPS)” seguendo le istruzioni del modello unico, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali.

L’aliquota da applicare sul reddito prodotto è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera).

INPS, circolare 25/09/2019, n. 128

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/09/26/giudici-pace-viceprocuratori-onorari-iscrizione-contribuzione-gestione-separata

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