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News area Lavoro

Rappresentatività dei sindacati: stop ai CCNL pirata con le nuove linee guida

Alla presenza del Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, è stata firmata la convenzione tra INPS, Ispettorato nazionale del lavoro, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria sulla misurazione della rappresentanza sindacale. Sarà l’INPS a ponderare e pubblicare gli indicatori dei sindacati, con particolare riferimento al numero degli iscritti ed ai voti ottenuti dalle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) presenti all’interno delle aziende. Il peso di ciascun sindacato sarà dato dalla media tra il numero degli iscritti e i voti ottenuti alle elezioni delle RSU. L’obiettivo della convenzione è arginare la stipula di contratti pirata ed il dumping salariale e normativo da parte dei datori di lavoro.

Nella giornata del 19 settembre 2019 è stata firmata, dal neo Ministro del Lavoro (Nunzia Catalfo), dall’INPS (Pasquale Tridico), dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Leonardo Alestra), da Confindustria e dai sindacati CGIL, CISL e UIL, la convenzione con le nuove regole sulla rappresentanza sindacale.

Con la firma della convenzione, nel settore privato, il peso di ciascun sindacato sarà la risultante della media tra il numero degli iscritti e i voti ottenuti alle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie.

Queste misure, negli obiettivi dei firmatari, sono state realizzate al fine di arginare il fenomeno del dumping salariale e normativo e per combattere i cd. contratti pirata.  

La convenzione rappresenta l’ultimo passo per la misurazione della maggiore rappresentanza in termini comparativi. Si è partiti nel 2011 con l’accordo interconfederale sulla rappresentanza, sottoscritto tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL (il 28 giugno 2011), per poi arrivare al Protocollo d’intesa sulla rappresentanza, del 31 maggio 2013, e al Testo Unico sulla rappresentanza siglato, dalle parti sociali, il 10 gennaio 2014.

Dal 2014 sono passati più di 5 anni per sottoscrivere, con gli interlocutori istituzionali, la convenzione che permetterà una obiettiva verifica sui dati della rappresentanza sindacale. Questo ritardo è stato dovuto ad un primo mancato assenso da parte del Ministero del Lavoro, nel luglio del 2018. Solo lo scorso luglio vi è stato il via libera che ha portato, dopo svariati incontri tecnici, a definire il testo della convenzione.

L'Istituto previdenziale, con la firma della convenzione, avrà la possibilità di misurare e pubblicare gli indicatori dei sindacati, con particolare riferimento al numero degli iscritti ed ai voti ottenuti dalle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) presenti all’interno delle aziende. In particolare, il peso di ciascun sindacato sarà dato dalla media tra il numero degli iscritti e i voti ottenuti alle elezioni delle RSU.

Questo risultato permetterà di evidenziare i soggetti, di parte sindacale, autorizzati a sottoscrivere, con la controparte datoriale, la contrattazione collettiva, idonea ai dettami delle leggi che prescrivono le “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” quali unici interlocutori per la stipula di accordi che possono andare anche in deroga alle disposizioni di legge (ad esempio, attraverso la contrattazione di prossimità – articolo 8 del decreto legge 138/2011).

A mero titolo esemplificativo, si ricorda l’articolo 51, del Testo unico sui contratti di lavoro (decreto legislativo 81/2015), il quale fornisce, per l’appunto, le caratteristiche che devono avere irappresentanti dei lavoratori perché possano recepire - insieme alle associazioni datoriali - le delega che il legislatore emana per rivedere alcune regole previste dal Testo unico stesso (esempio: durata massima e percentuale dei contratti a termine, modalità e disciplina dei rapporti intermittenti, ecc.). Testo dell’articolo 51“Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”

Proprio di recente, su tale argomento, è intervenuto l’Ispettorato del lavoro evidenziando, con la circolare 9 del 10 settembre 2019, che i soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività, in termini comparativi, non potranno sottoscrivere contratti collettivi idonei ed efficaci a rispettare le deleghe ricevute dalle seguenti disposizioni di legge:

− disciplinare aspetti legati alle tipologie contrattuali – art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;

− integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;

− sottoscrivere i “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011;

− costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

Con la sottoscrizione della convenzione, le parti sociali incaricano l’Istituto Previdenziale di raccogliere i dati relativi alle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie - forniti dai dirigenti dei singoli Ispettorati territoriali del lavoro in qualità di presidenti dei Comitati provinciali dei garanti - e a provvedere alla loro ponderazione con il numero delle deleghe sindacali.

Da questa ponderazione, verranno considerati validi i contratti sottoscritti dai sindacati che hanno il consenso di almeno il 50% più uno. La maggioranza semplice viene richiesta anche in occasione della consultazione certificata dei lavoratori, per validare gli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali.

A garanzia del processo di certificazione verrà istituito un Comitato composto da esponenti delle parti sociali e presieduto da un esperto del Ministero del Lavoro.

Sul modello del pubblico impiego è stata individuata una soglia di rappresentatività del 5% (intesa come mix tra iscritti e voti) che deve essere raggiunta dai sindacati per essere convocati ai tavoli negoziali.

Il prossimo passo sarà l’estensione di tale misurazione della rappresentanza anche alle associazioni datoriali.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/09/20/rappresentativita-sindacati-stop-ccnl-pirata-nuove-linee-guida

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