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News area Lavoro

INPS, mobilità in deroga: trattamento erogabile per tutto il 2019

L’INPS, con il messaggio n. 2768 del 2019, rivede le disposizioni vigenti in materia di concessione, per ulteriori 12 mesi, del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa. Il decreto Crescita, infatti, ha disposto la proroga ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Nel messaggio n. 2768 del 18 luglio 2019, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dal decreto Crescita in merito alla proroga, per ulteriori 12 mesi, del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa e ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

La Regione può concedere ad un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019, ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Pertanto l’Istituto, nel liquidare la prestazione, verificherà che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, restando invariato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e si dovrà altresì darne riscontro, per il tramite della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.

 

INPS, messaggio 18/07/2019, n. 2768

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/07/22/inps-mobilita-deroga-trattamento-erogabile-2019

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