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News area Lavoro

Contribuzione volontaria agricola per l’anno 2019

Con la circolare n. 92 del 2019, l’INPS fissa le aliquote utili al calcolo della contribuzione volontaria a fini previdenziali che, anche per l‘anno 2019, i lavoratori agricoli, dipendenti e autonomi, possono decidere di versare all’Istituto.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 92 del 17 giugno 2019 con cui ha definito per il 2019 le aliquote di contribuzione da prendere a riferimento per determinare l’importo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

L’importo del contributo integrativo volontario, per gli operai agricoli, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari al 29,10% (aliquota applicata per il F.P.L.D.) è pari al 29,10% dell’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite.

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, fino alla concorrenza di 270 giornate annue, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD è pari al 29,10%, di cui il 28,99% come quota pensione e lo 0,99% come aliquota base.

I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero:

- fino a € 229,59: 57,15 euro;

- fino a € 306,12: 66,33 euro;

- fino a € 382,65: 84,70 euro;

- oltre € 382,65: 103,07 euro.

L’Istituto al riguardo precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2018, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

· importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,53;

· importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34;

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

INPS, circolare 17/06/2019, n. 92

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/06/18/contribuzione-volontaria-agricola-2019

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