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News area Lavoro

Fondi pensione: vietate le disparità di genere

Tutte le forme pensionistiche complementari collettive sono obbligate ad adottare disposizioni sulla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive. E’ quanto prevede la delibera COVIP che contiene disposizioni sulla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La delibera vieta qualsiasi discriminazione di genere, diretta o indiretta, in ordine alle condizioni di accesso ai fondi pensione, all'obbligo di versare i contributi e ai criteri di calcolo delle prestazioni.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la delibera della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, datata 22 maggio 2019, con cui vengono dettate disposizioni sulla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive. In particolare, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.

Le forme pensionistiche complementari collettive devono informare la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni eventualmente sussistenti.

Obblighi di verifica

E’ inoltre vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonchè le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.

Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, in allegato al bilancio tecnico, deve essere redatta un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.

Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.

Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Delibera 22/05/2018 (G.U. 05/06/2019, n. 130)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/06/06/fondi-pensione-vietate-disparita-genere

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