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Indennizzo per cessazione attività commerciale: chi può richiederlo e come

L’indennizzo previsto in favore dei soggetti che cessano l’attività commerciale è divenuto strutturale ad opera della Legge di Bilancio 2019. Nella circolare n. 77 del 2019, l’INPS fornisce indicazioni per la spettanza del beneficio, riepilogandone requisiti di accesso e compatibilità, e le modalità con cui deve essere presentata la relativa domanda telematica. Dall’1 gennaio 2019, inoltre, è stata ripristinata l’aliquota di contribuzione dovuta da tutti gli esercenti tali attività ecoomiche.

Con la circolare n. 77 del 24 maggio 2019, l’INPS fornisce istruzioni applicative riguardo l’indennizzo spettante ai soggetti iscritti alla Gestione dei commercianti per cessazione dell’attività commerciale, secondo le disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2019.

Beneficiari sono gli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;

- titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni

L'indennizzo spetta ai soggetti che:

- abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;

- risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni anche non continuativi, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

- abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali.

L’indennizzo introdotto dalla legge di bilancio 2019 è diventato una misura strutturale per finanziare la quale è stata ripristinata, con la medesima decorrenza, l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09%, di cui:

- lo 0,07%, è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale;

- lo 0,02%, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

La domanda diretta ad ottenere l’indennizzo ai sensi della legge di bilancio 2019 deve essere presentata telematicamente all’INPS direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS. L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale, mentre è compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

INPS, circolare 24/05/2019, n.77

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/25/indennizzo-cessazione-attivita-commerciale-richiederlo

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