Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Libretto famiglia: come comportarsi in caso di decesso del committente

Con il messaggio n. 1908 del 2019, l’INPS fa sapere che la piattaforma delle prestazioni occasionali, già in uso per il libretto famiglia, è stata implementata al fine di consentire la gestione di pratiche particolari quali il decesso del committente o l’erogazione delle somme dovute per prestazioni che sono state svolte ma non fatturate al dante causa.

L’INPS, nel messaggio n. 1908 del 17 maggio 2019, comunica piattaforma operativa delle prestazioni occasionali è stata implementata per consentire, in caso di decesso degli utilizzatori del Libretto Famiglia:

- di richiedere il rimborso delle somme versate dal dante causa per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e non utilizzate per il pagamento di prestazioni;

- di inserire le prestazioni lavorative svoltesi anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso non inserite nella procedura del Libretto Famiglia, al fine dell’erogazione del compenso al lavoratore da parte dell’Inps e dell’accredito della relativa contribuzione previdenziale.

Per richiedere il rimborso, l’interessato deve effettuare una dichiarazione in procedura che attesti la propria qualità di erede legittimo o testamentario ed allegare copia del testamento in procedura tramite l’apposita funzionalità. Tale dichiarazione dovrà essere validata dall’operatore di sede all’esito positivo delle verifiche sulla legittimazione del richiedente.

Nel caso in cui si renda necessario inserire le prestazioni svolte anteriormente al decesso del dante causa, l’erede è tenuto a rilasciare le proprie dichiarazioni di responsabilità, precisando, tra l’altro, di non essere a conoscenza che fosse in corso al momento della prestazione lavorativa, né fosse cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l’utilizzatore e il lavoratore indicato.

Non è possibile inserire prestazioni lavorative aventi data inizio/fine successiva alla morte del dante causa.

INPS, messaggio 17/05/2019, n.1908

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/18/libretto-famiglia-comportarsi-decesso-committente

altre news

News area Impresa

Approvato il codice etico per i professionisti incaricati

Leggi di piu
News area Impresa

Società non quotate: pubblicati i nuovi verbali del Collegio sindacale

Leggi di piu
News area Lavoro

Servizi assistenziali - ANPAS: definito l’accordo ponte sulla parte economica relativa al futuro CCNL unificato

Leggi di piu
News area Lavoro

IA: come può essere utilizzata per rendere più sicuri i luoghi di lavoro

Leggi di piu
News area Impresa

Change management: l’evoluzione digitale modifica le skills del CFO

Leggi di piu
News area Impresa

Registro delle sanzioni pecuniarie civili: definite le modalità di iscrizione dei provvedimenti

Leggi di piu
News area Impresa

Salumi: nuove regole su produzione e vendita

Leggi di piu
News area Lavoro

Eventi alluvionali Romagna: ripresa versamenti e adempimenti

Leggi di piu
News area Lavoro

Reddito di cittadinanza: bonus contributivi per le imprese che assumono apprendisti

Leggi di piu

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble