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Privacy: definiti i termini e la durata dei procedimenti presso il Garante

Il Garante per la privacy, con la delibera n. 99 del 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, illustra i termini di decorrenza e di sospensione dei procedimenti amministrativi e individua le unità organizzative competenti ad effettuare la relativa istruttoria. La delibera si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d´ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento n. 2 del 2019 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con la delibera del 4 aprile 2019.

Il termine di decorrenza di ciascun procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del Dipartimento.

Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi di urgenza.

Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attività ispettive, il decorso dei termini è sospeso sino alla conclusione delle medesime.

Il termine di decisione del reclamo è di 12 mesi, in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti.

Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento è possibile procedere indipendentemente dall´espressione del parere oppure decidere di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, non superiore a quarantacinque giorni.

Garante per la protezione dei dati personali, delibera 04/04/2019, n. 99 (G.U. 09/05/2019, n. 107)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2019/05/10/privacy-definiti-termini-durata-procedimenti-presso-garante

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