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News area Lavoro

Controlli a distanza: silenzio-assenso sulla richiesta di installare impianti di vigilanza?

E’ configurabile la fattispecie del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori o è necessario comunque attendere il provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto dell’istanza? Con l’interpello n. 3 del 2019 il Ministero del lavoro risponde al quesito posto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro.

Cosa deve fare l’impresa in caso di silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300? E’ configurabile la fattispecie del silenzio assenso?

E’ questo il contenuto del quesito posto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro al Ministero del lavoro con l’interpello n. 3 del 2019.

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministero fa presente quanto segue.

L’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 affida, in primis, ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte per regolare sulla materia con provvedimenti e linee guida.

Nella nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162), la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro ha poi sottolineato la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nel quale, tra l’altro, si afferma l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso nel caso specifico.

Con nota del 18 giugno 2018 (prot. n. 302), l’Ispettorato nazionale del lavoro ha altresì ribadito alle proprie strutture territoriali la necessità della stretta connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifestata.

Pertanto, evidenzia il Ministero, la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento) occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

E tale interpretazione appare condivisa anche dalla giurisprudenza

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 08/05/2019, n. 3

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/05/09/controlli-distanza-silenzio-assenso-richiesta-installare-impianti-vigilanza

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