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Pensioni d’oro: in chiaro le modalità di riduzione degli importi erogati

Diviene effettiva la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua disposta dalla Legge di bilancio 2019. L’INPS, con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019, fornisce le istruzioni applicative per la realizzazione della misura. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.

Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019, l’INPS fornisce istruzioni applicative in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023.

I trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;

- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;

- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;

- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;

- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

È necessario fare riferimento agli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche, compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Non devono essere computate le seguenti prestazioni:

- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, inabilità assoluta e permanente, invalidità, pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

INPS, circolare 07/05/2019, n.62

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/08/pensioni-oro-chiaro-modalita-riduzione-importi-erogati

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