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Imprese di installazione impianti: i chiarimenti in tema di abilitazione

Con la circolare 7 marzo 2019, n. 3717/C, il Ministero dello Sviluppo fornisce chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazione impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”) auspicando che le diverse Camere di commercio consentano un’uniforme applicazione del decreto nell’intero territorio nazionale in quanto, ad oggi, a detta di alcune Organizzazioni di categoria, le stesse Camere di commercio talvolta non utilizzano lo stesso metro di giudizio nel senso che a volte si verificano casi in cui la stessa istanza (SCIA) presentata dagli operatori economici del settore viene valutata tra le varie Camere di commercio in maniera difforme.

Con la circolare 7 marzo 2019, n. 3717/C, il Ministero dello Sviluppo fornisce chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazione impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).

Affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore occorre che lo stesso abbia, ovviamente, i necessari requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/2008, e la circolare chiarisce che:

- per la lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola;

- analogamente, anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti. Fa eccezione l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali che non può essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato;

- per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E vanno riproposte le medesime considerazioni che sono state formulate in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione;

- per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio) l’abilitazione non può essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto è possibile concedere solo un’abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio.

Dalla visura dovrà risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere).

Il Ministero dello Sviluppo Economico con questi chiarimenti auspica che le diverse Camere di commercio consentano un’uniforme applicazione del decreto nell’intero territorio nazionale in quanto, ad oggi, a detta di alcune Organizzazioni di categoria, le stesse Camere di commercio talvolta non utilizzano lo stesso metro di giudizio nel senso che a volte si verificano casi in cui la stessa istanza (SCIA) presentata dagli operatori economici del settore viene valutata tra le varie Camere di commercio in maniera difforme.

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 13/03/2019, n. 3717/C

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/03/15/imprese-installazione-impianti-chiarimenti-tema-abilitazione

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