Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Invalidità e altre prestazioni civili: chiarimenti su difesa in giudizio e pagamenti

Nel messaggio n. 968 del 2019, l’INPS chiarisce gli elementi utili a verificare dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto. L’Istituto fornisce anche ulteriori chiarimenti ai funzionari che lo rappresentano in giudizio, per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni.

L’INPS, nel messaggio n. 968 dell’8 marzo 2019, fornisce ulteriori indicazioni per la difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto e per una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della CTU.

Il giudice di merito, con riferimento al ricorso presentato, è tenuto a verificare la sussistenza dei seguenti

- mancata presentazione della domanda amministrativa;

- decadenza dell’azione giudiziaria;

- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;

- difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.

Il funzionario difensore dell’Istituto deve sollevare le diverse eccezioni ricorrenti nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.

Nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, è necessario depositare in cancelleria formale dissenso,

sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari.

Il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla.

L’INPS precisa che, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge.

INPS, messaggio 08/03/2019, n. 968

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/09/invalidita-prestazioni-civili-chiarimenti-difesa-giudizio-pagamenti

altre news

News area Impresa

Fonti rinnovabili: approvato il correttivo sui regimi amministrativi

Leggi di piu
News area Impresa

Pubblicate le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Leggi di piu
News area Lavoro

ANF arretrati: ancora in vigore le vecchie regole Uniemens

Leggi di piu
News area Lavoro

Le norme sul lavoro a chiamata compiono 100 anni. Dove si può migliorare?

Leggi di piu
News area Impresa

Nuova class action: l’applicazione è rinviata a novembre 2020. Come funzionerà?

Leggi di piu
News area Lavoro

Denuncia e comunicazione di infortunio sul lavoro con nuova modulistica

Leggi di piu
News area Lavoro

Festa nazionale di San Francesco del 4 ottobre: gli impatti su lavoro e retribuzioni

Leggi di piu
News area Lavoro

In pensione con 15 (o 5) anni di contributi: quando è ancora possibile

Leggi di piu
News area Lavoro

Rappresentanti per la sicurezza: criteri dell’obbligo assicurativo

Leggi di piu

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble