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Distrazione di fondi pubblici, conta l’effettiva destinazione del finanziamento

Il reato di malversazione previsto dall’articolo 316 bis c.p. tutela non l’apprensione dei fondi, ma la concreta destinazione dell’erogazione agevolata.

Secondo la Cassazione, il reato di cui all’articolo 316 bis c.p. è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico (nella specie, trattavasi di una regione che aveva erogato un contributo per l’acquisto di beni strumentali all’attività imprenditoriale) per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distragga, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo della erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all’articolo 640 bis c.p., ma quello della fase esecutiva di tale erogazione. Da queste premesse, nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato nella condotta dell’imputato, il quale, dopo avere acquistato, utilizzando il contributo regionale, alcuni mezzi di lavoro, in violazione dell’obbligo di mantenere la destinazione dichiarata e di non alienare per il periodo previsto detti beni, aveva posto in essere un’operazione speculativa, rivendendo i beni a prezzo di mercato, con utile personale. La decisione è assolutamente ineccepibile. Infatti, la Cassazione opera una corretta applicazione del reato previsto e punito dall'articolo 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato), che punisce il fatto di "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità". Trattasi, come è noto, di una norma di tutela della "destinazione" dei finanziamenti pubblici, che mira a contrastare la condotta di chi, ottenuto un finanziamento (a fondo perduto o ad onerosità attenuata rispetto alle ordinarie regole di mercato, e perciò) con vincolo di destinazione alla soddisfazione di un determinato interesse pubblico, non lo impieghi per soddisfare la finalità preordinata. La finalità della previsione incriminatrice è da ravvisare, quindi, nell'esigenza di tutelare la corretta utilizzazione del denaro pubblico, con la punizione, in una tale ottica, di qualsivoglia utilizzo della somma per scopi diversi da quelli considerati e fatti propri dalla pubblica amministrazione quale "causa" dell'erogazione, con conseguente mancata realizzazione di questi. Con la punizione della malversazione, in sostanza, volendosi soddisfare l'esigenza di tutelare la corretta, concreta utilizzazione del denaro erogato dalla pubblica amministrazione, si sanzionano, così, le condotte "successive" al conseguimento di finanziamenti pubblici, che importino violazione del vincolo di destinazione imposto dal precetto che ha autorizzato l'erogazione. La norma presuppone un finanziamento regolarmente richiesto e percepito, rispetto a situazioni dove il “vizio comportamentale” attiene al mancato adempimento del vincolo di destinazione, quindi un momento successivo rispetto a quello dell'erogazione (cfr., per riferimenti, tra le tante, Cassazione, Sezione VI, 28 settembre 1992, Scotti; Sezione VI, 27 maggio 1998, Cosentini; nonchè, Sezione VI, 6 giugno 2001, Proc. gen. Campobasso in proc. Gilotti ed altri). In ciò, va precisato, devono ravvisarsi le differenze rispetto alla fattispecie incriminatrice della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex articolo 640 bis c.p., che si caratterizza per la presenza di "artifici e raggiri" direttamente incidenti sul momento dell'erogazione del finanziamento, in quanto rappresentano lo strumento illecito di cui si serve l'agente per indurre in errore l'ente pubblico ed ottenere indebitamente l'erogazione del finanziamento. In altri termini, l'articolo 316 bis c.p. è una prescrizione che completa il sistema penale di tutela dei finanziamenti pubblici offerto dall'articolo 640 bis c.p., operando non nel momento "percettivo" dell'erogazione, ma nella fase "esecutiva". Infatti, nei casi in cui l’erogazione dipende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, causata dall’attività del richiedente, vengono integrati gli estremi della truffa (cfr. Sezioni unite, 19 aprile 2007, Carchivi; nonchè, Sezione II, 19 giugno 2006, Camattini ed altri). Copyright © - Riproduzione riservata

Cassazione Penale, Sentenza 15/6/2012 n. 23778

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/26/distrazione-di-fondi-pubblici-conta-l-effettiva-destinazione-del-finanziamento

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