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Associazioni ambientaliste parte civile? Il danno ‘’generico’’ non basta

Le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali quando fanno valere un danno specifico subito, vuoi patrimoniale vuoi morale, diverso ed ulteriore da quello della lesione dell’ambiente.

Si tratta di una importante sentenza con cui la Cassazione fa chiarezza sulle condizioni ed i limiti in cui può ammettersi la costituzione di parte civile nei processi per reati ambientali. La Corte parte dal rilievo che, in materia di danno ambientale, l’articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale; ai sensi del successivo articolo 313, comma 7, comunque, resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi. La suddetta normativa “speciale” in materia di danno ambientale si affianca, peraltro, non essendovi incompatibilità, alla disciplina generale del danno prevista dal codice civile, sicchè, puntualizza il giudice di legittimità, le associazioni ambientaliste, pure dopo l’abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (cfr. articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, abrogato dall’articolo 318 del decreto legislativo n. 152 del 2006), sono legittimate alla costituzione di parte civile iure proprio , nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all’ambiente, per il risarcimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti, diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale. In questa prospettiva e con questi limiti, conclude la Corte, le associazioni ambientaliste sono quindi legittimate a costituirsi parte civile avendo il diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale (in relazione, per esempio, agli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela), ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo (cfr. di recente, Cassazione, Sezione III, 21 giugno 2011, Memmo ed altri). Copyright © - Riproduzione riservata

Cassazione Penale, Sentenza 23/5/2012 n. 19439

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/25/associazioni-ambientaliste-parte-civile-il-danno-generico-non-basta

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